Obbligo Green Pass – D.L. 6 agosto 2021, n. 111

Gentili studenti, dipendenti ed utenti esterni,
in adesione al Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, che introduce “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche-universitarie, sociali e in materia di trasporti”, dal giorno mercoledì 1° settembre 2021 tutte le istituzioni universitarie e di Alta Formazione Artistica e Musicale saranno tenute alla messa in atto delle procedure di verifica del possesso del Green Pass per i propri dipendenti e studenti che intendano accedere alle sedi di lavoro/lezione.
Le disposizioni di legge, atte a tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza e nel contempo salvaguardare la sfera sociale della popolazione universitaria, stabiliscono che a decorrere dal giorno mercoledì 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori disposizioni), gli studenti iscritti a qualunque corso universitario e presso gli Istituti AFAM dovranno possedere il Green Pass per le attività didattiche e curriculari in presenza (compresi gli esami e le prove in itinere) nonché per l’accesso alle sale studio. Nello stesso periodo di decorrenza, tutti i docenti di ruolo e a contratto, tutto il personale tecnico amministrativo, tutto il personale che a vario titolo opera stabilmente all’interno delle Università e degli Istituti AFAM, dovranno possedere e saranno tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
Modalità di verifica del Green Pass: l’Accademia Albertina provvederà dunque al rispetto degli obblighi di verifica in ingresso come di seguito illustrato fino a eventuali nuove disposizioni di legge. Il controllo sarà svolto da personale coadiutore in servizio tramite l’applicazione ministeriale “Verifica C19” installata su dispositivo non personale.
L’applicazione dà come esito del controllo solo i seguenti dati:
– validità o non validità del Green Pass;
– nome, cognome e data di nascita della persona cui è associato.
Maggiori informazioni sulla gestione della privacy dell’applicazione sono fornite dalla stessa app e sulla pagina web: https://www.dgc.gov.it/web/pn.html
Tutti gli utenti dovranno inoltre sempre attenersi:
– alla misurazione della temperatura in ingresso;
– alla compilazione del foglio di autocertificazione di ingresso (per quest’ultimo sono esentati solo i dipendenti che timbrano la presenza);
– all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
– al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Come da Decreto Legge, oltre agli studenti anche il personale docente, tecnico amministrativo e coadiutore dovrà possedere e sarà tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
Alla luce delle seguenti condizioni:
– l’impossibilità, in aderenza alla normativa sulla privacy, di redigere, mantenere e fornire liste con nomi e scadenze dei Green Pass alla portineria o ad altri dipendenti;
– la possibilità che un Green Pass possa essere valido un giorno ma non esserlo più quello successivo, o addirittura all’interno della stessa giornata, nel caso per esempio esso sia stato rilasciato in esito a tampone negativo;
– l’applicazione “Verifica C19” non fornisce riscontro in merito alla scadenza del Green Pass,
i dipendenti saranno tenuti alla presentazione della propria certificazione tutti i giorni, ad ogni accesso (NB: anche più volte nell’arco della stessa giornata).
Sanzioni: si ricorda che il mancato rispetto delle suddette disposizioni da parte del personale universitario e del personale degli Istituti AFAM è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Studenti: il DL n. 111 del 6 agosto 2021 prevede che per accedere alle attività in presenza all’interno delle sedi gli studenti saranno tenuti al possesso e alla presentazione del Green Pass, il quale sarà verificato congiuntamente al documento di identità. L’ingresso non potrà essere consentito a studenti privi della certificazione in questione o privi del documento d’identità in abbinamento alla certificazione.
Il DL prevede che le verifiche nei confronti degli studenti in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19 possano avvenire a campione.
Ingressi non autorizzati: si fa presente che in caso di ingressi non autorizzati, ossia non rispettosi della procedura di controllo degli accessi, potrebbe essere richiesto l’intervento di autorità di pubblica sicurezza.
Esoneri: sono esonerati dall’obbligo di presentazione del Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tali utenti saranno tenuti a presentare la suddetta certificazione in ingresso tutti i giorni, stante l’impossibilità, a tutela della loro privacy, di registrare dati e compilare liste da parte dell’istituzione.
Esterni: al fine di tutelare dal rischio biologico all’interno dell’istituto i propri dipendenti e studenti cui sarà richiesto il possesso del Green Pass, anche agli esterni all’Accademia – manutentori, fornitori, operatori, visitatori, etc. – sarà richiesta la presentazione della stessa certificazione per poter accedere alle sedi.
Certi della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Il Direttore Prof. Edoardo Di Mauro
La Presidente Dott.ssa Paola Gribaudo

Nota Ministeriale 31 08 2021

Decreto Legge 6 Agosto 2021 N. 111 Green Pass

Nota Ministro Università e Ricerca Green Pass